LA RETTRICE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto rettorale n. 162 del 17 febbraio 2012 con  cui  e'
stato emanato lo statuto ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012; 
  Visto lo statuto ed in particolare l'art. 74, ai  sensi  del  quale
entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore  puo'
sottoporre  a  monitoraggio  l'applicazione  dei  principi  e   delle
disposizioni del testo statutario; 
  Visto il decrteo rettorale n. 716 del 5 ottobre  2015  con  cui  il
rettore ha nominato una commissione con l'incarico di  formulare  una
proposta di revisione dello statuto; 
  Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n.  117  del  22
giugno 2016 e n. 120 del 29 giugno 2016 e del Senato accademico n. 92
del 28 giugno 2016 e n. 93 del 19 luglio 2016,  con  cui  sono  state
approvate le modifiche al testo dello statuto; 
  Vista la nota protocollo n. 14058 del 3 agosto  2016,  con  cui  il
testo statutario recante le  modifiche  deliberate  dagli  organi  di
ateneo   e'   stato   trasmesso   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9,
della legge n. 168/1989, per l'espletamento dei controlli prescritti; 
  Vista la nota del 29 settembre 2016 con cui il  Miur  ha  formulato
rilievi in ordine ad alcune modifiche al testo statutario  deliberate
dagli organi collegiali di ateneo; 
  Vista la delibera del 26 ottobre 2016,  con  cui  il  Consiglio  di
amministrazione ha espresso parere favorevole ad accogliere i rilievi
del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter,
lettere c) e d) mentre ha espresso parere negativo  ad  accogliere  i
rilievi formulati dal Miur in  ordine  all'art.  75,  comma  1-bis  e
all'art. 72, comma 1; 
  Vista  la  delibera  del  15  novembre  2016  con  cui  il   Senato
accademico,  conformandosi  al  parere  espresso  dal  Consiglio   di
amministrazione, ha deliberato  di  accogliere  i  rilievi  del  Miur
concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter,  lettere
c) e d) mentre ha deliberato di non accogliere  i  rilievi  formulati
dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1; 
 
                              Decreta: 
 
  1)   Sono   emanate   le   seguenti   modifiche    dello    statuto
dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale. 
  All'art. 2: 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  L'Orientale  promuove  e  valorizza  le  azioni  volte  ad
arricchire, stimolare,  migliorare,  mediante  il  trasferimento  del
sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. L'Orientale, in armonia con l'art.  9  della  Costituzione,
promuove e valorizza  il  proprio  patrimonio  storico,  artistico  e
museale,  le  raccolte  librarie,  audiovisive  e  multimediali,   le
collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito
durante la sua storia, anche allo  scopo  di  preservare  la  memoria
delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche  e  di
ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori  identitari  e  le
tradizioni accademiche nelle quali si riconosce»; 
    al comma 11 le parole «pieno», «(Open access)» e le parole da: «e
promuove la libera disseminazione» fino a: «ad apposito  regolamento»
sono soppresse; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente:  «L'Orientale,  ai  sensi
degli articoli 21, comma 2, lettera dd-bis) e 24,  comma  2,  lettera
yy-bis), adotta lo  statuto  dei  diritti  e  doveri  degli  studenti
proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»; 
    il comma 15 e' soppresso. 
  Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis. (Qualita' e valutazione). - 1. L'Orientale  adotta  la
valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e  la
qualita' delle attivita' di ricerca e di  formazione,  l'efficacia  e
l'efficienza  dei  servizi  delle  proprie  strutture,  l'adeguatezza
dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi
strategici fissati dagli organi accademici. 
  2.  L'Orientale  promuove  procedure  di   autovalutazione   e   di
valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a
riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito,  a  favorire  il
miglioramento delle prestazioni  organizzative  e  individuali,  e  a
modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando  altresi'
procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita'  richieste
al personale docente e tecnico amministrativo. 
  3.   L'Orientale   riconosce   nella   valutazione   il    criterio
preferenziale per la distribuzione delle risorse». 
  All'art. 3: 
    la      rubrica      e'      sostituita      dalla      seguente:
«Internazionalizzazione»; 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale privilegia la
caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di
formazione attraverso contatti e accordi con qualificate  istituzioni
accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la  costituzione
e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo  scambio  di
conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione  di
curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di
titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilita' di
tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti,  ricercatori  e
professori  provenienti  da  altri   Paesi,   garantendo   il   pieno
riconoscimento  delle  esperienze  internazionali  e   favorendo   il
consolidamento delle competenze linguistiche». 
  L'art. 4 e' abrogato. 
  All'art. 5: 
    al comma  1,  dopo  la  parola  «L'Orientale»  sono  inserite  le
seguenti: «sostiene la cultura dell'integrita', dell'etica pubblica e
della trasparenza. Adotta». 
  All'art. 9: 
    al comma 2, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente:
«Orientale». 
  All'art. 10: 
    al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla  seguente
«Orientale»; 
    al comma 2, parola «Universita'» e'  sostituita  dalla  seguente:
«Orientale». 
  All'art. 12: 
    al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente:
«Orientale»; 
    al comma 4, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente:
«Orientale». 
  All'art. 13: 
    il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «L'Orientale  riconosce
l'alto valore delle norme che consentono la piu'  ampia  informazione
ai cittadini». 
  All'art. 14: 
    al  comma  1,  le  parole:  «Secondo  i  compiti  previsti»  sono
soppresse; 
    al comma 2, la parola «funzioni» e' sostituita dalla seguente:  «
compiti». 
  All'art. 17: 
    al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; 
    al comma 3, le parole: «e dei Dipartimenti» sono soppresse; 
    al comma 6, le  parole:  «del  Polo  didattico  di  ateneo»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «della  Struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 50». 
  All'art. 18: 
    al comma 2, lettera l), le parole «del Polo didattico di  ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al comma 2, lettera m), la  parola  «Universita'»  e'  sostituita
dalla seguente: «Orientale»; 
    al  comma  2,  lettera  n),  le  parole:  «la  nomina  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione e la revoca  dell'incarico
di»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il rettore, nel rispetto degli atti di  programmazione  del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico,  ha  potere  di
indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore  generale  e  ne
valuta l'attivita', proponendo al  Consiglio  di  amministrazione  le
opportune determinazioni»; 
    al  comma  5,  le  parole:  «ad  una  limitazione  dell'attivita'
didattica»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «all'esonero
dall'attivita' didattica o ad una limitazione della stessa». 
  All'art. 19: 
    al comma 2, lettera a), le parole «e  ai  ricercatori  di  ruolo»
sono soppresse; 
    al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) ai ricercatori di ruolo; 
  a-ter) ad un numero di  ricercatori  a  tempo  determinato  di  cui
all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  pari  al
5% rispetto  alla  componente  di  cui  alle  lettera  a)  e  a-bis),
calcolato con il criterio dell'arrotondamento  aritmetico,  scelti  a
seguito di procedure elettive;»; 
    al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «alla componente  di
cui alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: « e a-bis)»; 
    al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alla componente  di  cui
alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e a-bis)». 
  All'art. 21: 
    al comma 2, lettera b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; 
    al comma 2, lettera c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; 
    al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis) delibera le modalita' con cui i dipartimenti designano  tra
i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera d); 
  d-ter) designa  il  componente  del  Consiglio  di  amministrazione
appartenente  ai   ruoli   del   personale   tecnico   amministrativo
dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e);»; 
    al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: « formula proposte e
pareri obbligatori» sono aggiunte le seguenti: «sull'istituzione,»  e
dopo  le  parole:  «  modifica  o  soppressione»  sono  soppresse  le
seguenti: «del Polo didattico di ateneo»; 
    al comma 2, le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguente:  «
f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica,  di
ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento
di programmazione triennale di ateneo,  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; 
    al comma 2, lettera h), le parole: «del Polo didattico di ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al comma 2, lettera i), le parole: «alla precedente  lett.»  sono
sostituite dalle parole: «alle precedenti lett. b), c),» ed, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: « e all'art.  50,  comma  1-quater,
ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e  la
contabilita'»; 
    al comma 2, lettera k), le parole: «il Polo didattico di  ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al comma 2, lettera m), dopo le  parole:  «delle  sanzioni»  sono
aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 5»; 
    al comma 2, lettera  q),  dopo  le  parole:  «pareri  obbligatori
sull'» e' aggiunta  la  seguente:  «istituzione»  e  dopo  la  parola
«modifica,» e' aggiunta la  seguente:  «disattivazione»,  e  dopo  le
parole «Dottorati di ricerca» sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «
di cui indica la struttura di afferenza»; 
    al comma 2, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti: 
  «r-bis)  esprime  parere  sulle  proposte   dei   dipartimenti   di
attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e  seconda
fascia  e  delle  procedure  di  valutazione   comparativa   per   il
reclutamento di ricercatori; 
  r-ter) esprime parere sulla chiamata dei professori  e  ricercatori
tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento  interessato,
ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera l)»; 
    al comma 2, lettera s), le parole: «del Polo didattico di ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al comma 2, la lettera t) e' soppressa; 
    al comma 2, lettera u), alla parola «esprime»  sono  premesse  le
seguenti: «ai sensi dell'art. 31, comma 2», e le  parole  «parere  al
rettore» sono sostituite dalle seguenti: «al rettore parere», e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'art. 30»; 
    al comma 2, dopo la lettera w) e' aggiunta la seguente: 
  «w-bis)  delibera  l'attivazione  dei  rapporti  di  collaborazione
scientifico-didattici dei  dipartimenti  con  strutture  omologhe  di
altri atenei»; 
    al  comma  2,  lettera  bb)  le  parole:  «di  nomina  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «del rettore di attribuzione e  di  revoca
dell'incarico di», e le parole «da parte del rettore» sono soppresse; 
    al comma 2, dopo la lettera dd) e' aggiunta la seguente: 
  «dd-bis) approva,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  lo
statuto dei diritti e doveri degli studenti  proposto  dal  Consiglio
degli studenti di cui all'art. 28». 
  All'art. 23: 
    al comma 1, lettera d), la parola: «quattro» e' sostituita  dalla
seguente: «tre», e le parole: «di cui tre» nonche' le parole: «ed uno
designato dal rettore» sono soppresse; 
    al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) da un componente,  professore  dell'Ateneo,  designato  dal
rettore, ai sensi del comma 2»; 
    al comma 1, lettera f), dopo le parole: «componenti di  cui  alle
lett. d)» sono aggiunte le seguenti: «d-bis)»; 
    al comma 2, dopo le parole: «al comma  1,  lett.  c),  d),»  sono
aggiunte le seguenti: «d-bis)». 
  All'art. 24: 
    al comma 2, la lettera a) e' premessa dalla seguente: 
  «0a) esprime parere sulle modifiche di Statuto»; 
    al comma 2, lettera g),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «anche su proposta del Senato accademico»; 
    al  comma  2,  la  lettera  i),  e'  sostituita  dalla  seguente:
«delibera, sentito il parere del Senato  accademico,  sulla  proposta
del rettore di attribuzione e di revoca  dell'incarico  di  direttore
generale»; 
    al comma 2, lettera k), dopo le parole: «delibera, previo parere»
sono aggiunte le seguenti: «o su proposta», e dopo  le  parole:  «del
Senato Accademico,» e' aggiunta la seguente:  «l'istituzione»,  e  le
parole: «del Polo didattico di ateneo» sono soppresse, e, in fine, la
parola: «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Ateneo»; 
    al comma 2, lettera l), dopo la parola: «approva»  sono  aggiunte
le seguenti: «sentito il Senato accademico»; 
    al comma 2, lettera m),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e sul regolamento generale di ateneo»; 
    al comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente: 
  «o-bis)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,  sulle
proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di  chiamata
dei professori di  prima  e  seconda  fascia  e  delle  procedure  di
valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori»; 
    al comma 2, lettera  p),  le  parole:  «Senato  accademico»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento di cui  all'art.  41,  comma
10, lettera l), e del parere del Senato accademico  di  cui  all'art.
21, comma 2, lettera r-ter», e le  parole:  «del  personale  docente»
sono sostituite dalle seguenti: «dei professori e ricercatori»; 
    al comma 2, lettera q), le parole: «del Polo didattico di ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al comma 2, lettera r), la parola: «anche»  e'  soppressa,  e  le
parole «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle  seguenti:
« la struttura di raccordo di cui all'art. 50, l'istituzione», e dopo
la parola: «modifica» sono aggiunte le seguenti: «la disattivazione»; 
    al comma 2, lettera y),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «sentito il dipartimento interessato»; 
    al comma 2, dopo la lettera y), e' aggiunta la seguente: 
  «yy-bis) esprime parere sullo statuto dei diritti  e  doveri  degli
studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «comma 2-bis. Le  delibere  del  Consiglio  di  amministrazione  in
materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti  sono  adottate
su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico». 
  Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis. (Presidio della qualita'). - L'Orientale, al fine  di
assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di  un  Presidio  della
qualita'.  Il  Presidio  organizza,  monitora   e   supervisiona   lo
svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'.  Assolve
inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi  di  Governo  per  lo
sviluppo e l'implementazione  di  politiche  di  miglioramento  della
qualita' delle attivita' formative e di ricerca. 
  La composizione, le modalita' di organizzazione e di  funzionamento
del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di
amministrazione, previo parere del Senato accademico. 
  Gli uffici  dell'Amministrazione,  ognuno  per  quanto  di  propria
competenza, supportano le attivita' del Presidio». 
  All'art. 28: 
    al comma 6, il numero: «30» e' sostituito dal seguente: «20», ed,
in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «In  ogni  caso,  esso  si
intende validamente costituito ove risultino eletti  almeno  quindici
componenti»; 
    al comma 11, le parole:  «del  Polo  didattico  di  ateneo»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «della  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 50». 
  All'art. 40: 
    al comma 1, lettera b), le parole: «il Polo didattico  di  ateneo
(PDA)» sono sostituite dalle seguenti:« la struttura di  raccordo  di
cui all'art. 50»; 
    al comma 1, lettera c), le parole: «i corsi di studio di cui alla
successiva lettera d) e» sono soppresse; 
    al comma 1, lettera d),  le  parole:  «i  Corsi  di  studio  sono
distinti in» nonche'  le  parole:  «Corsi  di  perfezionamento  e  di
specializzazione, corsi di master universitari» sono soppresse.  
  All'art. 41: 
    al comma 1, la congiunzione:  «e»  e'  sostituita  dal  segno  di
punteggiatura: «,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  «e
della terza missione»; 
    al comma 5, le parole: «Fanno riferimento» sono sostituite  dalla
seguente: «Afferiscono», e dopo la parola: «assegnisti» sono inserite
le seguenti: «di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini  della
partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art.
47, comma 2», e le parole: «le cui ricerche  o»  nonche'  le  parole:
«Visiting Professor» sono soppresse,  e,  in  fine,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Ne fanno, altresi', parte professori e ricercatori
ospitati temporaneamente»; 
    al comma 10, lettera b), dopo le parole: «in base al merito» sono
aggiunte le seguenti:  «e  secondo  i  regolamenti  vigenti,»,  e  la
preposizione: «delle» e' sostituita  dalla  seguente:  «alle»,  e  le
parole: «trasferite dall'Ateneo per la ricerca» sono  soppresse,  ed,
in fine sono aggiunte le seguenti parole: «attribuite dall'Ateneo»; 
    al comma 10, lettera c), le parole: «il Polo didattico di ateneo»
sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    al  comma  10,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun
dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e  le  scuole  di
specializzazione»; 
    al comma 10, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) possono  coordinare  i  master  universitari,  i  corsi  di
perfezionamento e ogni altra  attivita'  che  si  svolga  nell'ambito
della formazione»; 
    al comma 10, la lettera g) e' soppressa; 
    al  comma  10,  la  lettera  k)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste  di  posti
di  professore  e  ricercatore,  nell'ambito   delle   disponibilita'
previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo,  ivi
incluse le proposte di attivazione delle procedure  di  chiamata  sui
posti di prima e seconda fascia  e  delle  procedure  di  valutazione
comparativa per il reclutamento di ricercatori». 
  All'art. 42: 
    al  comma  3,  le  parole:  «che  prestano   servizio   a   tempo
indeterminato» sono soppresse; 
    al comma 4,  la  parola:  «quarantacinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: « trentacinque», e la  parola:  «esercizio»  e'  sostituita
dalla seguente: « anno». 
  All'art. 44: 
    al comma 1,  le  parole:  «al  Polo  didattico  di  ateneo»  sono
sostituite dalle seguenti:  «  alla  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 50»; 
    i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
  All'art. 45: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il direttore e' eletto  a
scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le elezioni sono indette,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di  ateneo,
dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del  Dipartimento,
che provvede ad acquisire le candidature per la carica.  La  riunione
del  Consiglio  di  dipartimento  per  l'elezione  del  direttore  e'
convocata dal decano almeno due  mesi  prima  della  scadenza  ed  e'
presieduta dal decano stesso»; 
    il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «Puo'  essere  eletto
direttore solo un professore  che  abbia  optato  per  il  regime  di
impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo  ricopra  l'intero
mandato»; 
    il  comma  4  e'   sostituito   dal   seguente:   «In   caso   di
indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato
passivo per la carica di direttore e' esteso ai professori di seconda
fascia. L'elettorato passivo e', altresi', esteso  ai  professori  di
seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per  due  votazioni
del quorum previsto per la predetta elezione»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «5. L'elezione e' valida se vi prende parte la maggioranza assoluta
dei  componenti  il  Consiglio  di  dipartimento.  Essa   avviene   a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto  nella  prima
votazione; in caso di mancata elezione nella prima  votazione,  nelle
successive votazioni e' eletto chi ottiene  la  maggioranza  assoluta
dei votanti. A parita' di voti risulta eletto  il  piu'  anziano  per
immissione nel ruolo di appartenenza. 
  6. Il direttore e' nominato dal rettore con decreto. 
  7. Il direttore dura in carica quattro anni e il  suo  mandato  non
puo' essere immediatamente rinnovato. 
  8. Il direttore percepisce un'indennita' determinata dal  Consiglio
di amministrazione e puo' ottenere a richiesta una diminuzione  delle
attivita' didattiche». 
  All'art. 46: 
    al comma 2, il secondo periodo e'  soppresso,  ed,  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo: «Ai lavori della Giunta sulle questioni
didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di  studio  afferenti
al Dipartimento»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. In occasione della designazione dei coordinatori  di  corso
di studio nel Consiglio didattico di cui all'art.  50,  comma  1-ter,
lettera  c),  la  giunta  opera  in  composizione  integrata  con   i
coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; 
  2-ter. Nelle votazioni, in caso di parita',  prevale  il  voto  del
direttore»; 
    al comma 3, le parole: «Il  segretario  amministrativo  partecipa
con voto consultivo alle riunioni e» sono sostituite dalle  seguenti:
«Partecipa alle riunioni della giunta  un  funzionario»,  e  dopo  la
parola: «amministrativo» e' aggiunta la seguente: «che»; 
    al comma 4, dopo le parole: «I membri» e' aggiunta  la  seguente:
«elettivi». 
  All'art. 47: 
    al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «Ne  fa  parte  il
segretario amministrativo con  voto  consultivo  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Partecipa un funzionario amministrativo»; 
    al comma 2, le parole: « , e, per le questioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: « . Per gli aspetti» e, dopo  le  parole:  «attinenti
alla didattica,» sono inserite le seguenti:  «partecipano,  altresi',
con voto consultivo, alle  adunanze  del  Consiglio  di  dipartimento
individuato in base all'afferenza del corso di studio,» e le  parole:
«nonche' i supplenti» sono soppresse, e le parole: «non  appartenenti
ai ruoli dell'Ateneo,» sono soppresse. 
  All'art. 48: 
    al comma 1, lettera b), le parole: «sentito il Polo didattico  di
ateneo (PDA),» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la  struttura
di raccordo di cui all'art. 50», e dopo la parola «attivazione»  sono
aggiunte le seguenti: «la modifica», e  dopo  le  parole:  «eventuale
disattivazione» sono aggiunte le seguenti: «o soppressione  di  corsi
di laurea e  corsi  di  laurea  magistrale,»,  e  sono  soppresse  le
seguenti parole: «Corsi di studio,»; 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) propone al Senato accademico l'istituzione,  l'attivazione,
la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di  corsi  di
studio post-laurea, di master,  di  scuole  di  specializzazione,  di
dottorati  di  ricerca,  secondo  quanto  previsto  dalla   normativa
vigente»; 
    al comma 1, la lettera c) e' soppressa; 
    al comma 1, lettera f), le parole; «il PDA» sono sostituite dalle
seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; 
    al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «delibera
le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art.
41, comma 10, lettera k)»; 
    al comma 1, lettera i) le parole «sentito il PDA» sono sostituite
dalle seguenti: «sentita la struttura di  raccordo  di  cui  all'art.
50»; 
    al comma 1, lettera k),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e di ogni altra commissione per la  quale  e'  richiesta  la
designazione di uno o piu' componenti da parte del dipartimento»; 
  All'art. 50: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Il presidente del Polo didattico  e'  il  pro-rettore  alla
didattica. 
  1-ter. Organo  deliberante  del  Polo  didattico  e'  il  Consiglio
didattico, composto da: 
    a) il presidente; 
    b) i direttori di dipartimento; 
    c) un coordinatore di corso di laurea e uno di  corso  di  laurea
magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna  giunta
di dipartimento nella composizione integrata prevista  dall'art.  46,
comma 2-bis; 
    d) un rappresentante degli  studenti  per  ciascun  dipartimento,
eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale,  il
cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 
    In ogni caso la componente  di  cui  alla  lettera  c)  non  puo'
complessivamente superare  la  misura  del  10%  dei  componenti  dei
consigli  di  dipartimento.  La  rappresentanza  degli  studenti  e',
comunque, assicurata in misura non inferiore  al  15  per  cento  del
numero  complessivo  dei  componenti,  calcolata  con   il   criterio
dell'arrotondamento aritmetico. 
  1-quater. L'organizzazione e  il  funzionamento  sono  regolati  da
apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo  parere
del Consiglio di amministrazione. 
  1-quinquies. Il Polo didattico: 
    a) svolge funzioni di  coordinamento  e  razionalizzazione  delle
attivita' didattiche; 
    b) puo' formulare  proposte  e  esprime  parere  ai  dipartimenti
sull'istituzione,    attivazione,    modifica,    disattivazione    o
soppressione di corsi di studio; 
    c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica; 
    d) esercita tutte le altre funzioni che  gli  saranno  attribuite
con il regolamento di cui al comma 1-quater. 
  1-sexies. Per il suo funzionamento il Polo didattico di  ateneo  e'
dotato di una struttura amministrativa.»; 
    il comma 2 e' abrogato. 
  Gli articoli da 51 a 54 sono abrogati. 
  All'art. 55: 
    al comma 2, la parola «sara'» e' sostituita dalla seguente: «e'»,
e  le  parole:  «sara'  designata  tra  gli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' costituita dagli»; 
    al comma 3, lettera b), dopo le parole: «  formula  pareri»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «sulla  istituzione,»  e  dopo  la   parola:
«attivazione» sono aggiunte le  seguenti:  «modifica,  disattivazione
e»; 
    al comma 3, lettera e), le parole: «al Presidente del  PDA»  sono
soppresse. 
  L'art. 56 e' abrogato. 
  Art. 57: 
    al comma 3, le parole: «che e' componente del Polo  didattico  di
ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «che dura in carica 3 anni». 
  Dopo l'art. 57, e' inserito il seguente: 
  «Art. 57-bis. (Corsi di  master  di  I  e  II  livello).  -  1.  Le
modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di  I
e II livello nonche' la loro gestione  amministrativo-contabile  sono
disciplinate da appositi regolamenti di ateneo». 
  Art. 58: 
    al comma 1, dopo le parole: «I  corsi  di  dottorato  sono»  sono
inserite le seguenti: «di norma»; 
    al comma 2, dopo le  parole;  «sono  gestiti»  sono  aggiunte  le
seguenti: « dai dipartimenti o, ove istituita,». 
  Dopo l'art. 59 e' inserito il seguente: 
  «Art. 59-bis. (Altri corsi). - 1. Le modalita' di organizzazione  e
funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art.  7,
comma 6,  e/o  di  specifiche  disposizioni  normative,  promuove  ed
organizza nonche'  la  loro  gestione  amministrativo-contabile  sono
disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo». 
  All'art. 62: 
    al comma 1, primo periodo, la parola «Universita'» e'  sostituita
dalla seguente: «Orientale»; 
    al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il  Centro  presenta»
sono aggiunte le seguenti: «al Dipartimento e». 
  Al capo III la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Centri  di
servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo». 
  Dopo l'art. 64 e' inserito il seguente: 
  «Art. 64-bis. (Sistema museale di ateneo). - 1. Il Sistema  museale
di  ateneo  e'  l'insieme  coordinato  delle  strutture  destinate  a
provvedere  alla  classificazione,  tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio di beni di  interesse  storico,  artistico  e  scientifico
dell'Ateneo. 
  2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture
che ospitano tali beni e si avvale di una gestione  unitaria  che  ne
agevola e promuove la valenza  didattica  e  scientifica  nonche'  la
diffusione a vantaggio della societa'; a tal fine collabora  con  gli
enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
  3.   L'organizzazione,   il   funzionamento,   le   responsabilita'
scientifiche, direttive e gestionali del Sistema  museale  di  ateneo
sono definite da apposito regolamento  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione, previo parere del Senato accademico». 
  All'art. 65: 
    al comma 1, lettera a), la parola: «straordinari» e' soppressa; 
    al comma 1, lettera b), la parola: «straordinari» e' soppressa; 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a  tempo
determinato»; 
    al comma 1, la lettera c) e' soppressa; 
    al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
  «e-bis) studenti: gli  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale, ai corsi di perfezionamento  e  di  specializzazione,  ai
corsi di dottorato di  ricerca,  di  master,  scuole  estive,  scuole
interateneo; 
  e-ter) corsi di studio: i corsi di  laurea  e  i  corsi  di  laurea
magistrale». 
  All'art. 72: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le modifiche relative alla  composizione  e  all'elettorato
attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione  alla
scadenza degli organi in carica al  momento  dell'entrata  in  vigore
delle modifiche statutarie». 
  L'art. 74 e' sostituito dal seguente: 
  «Su  iniziativa  del  rettore  o  su  richiesta  della  maggioranza
assoluta dei componenti del Senato  accademico  o  del  Consiglio  di
amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del
testo statutario puo' essere sottoposta a monitoraggio». 
  All'art. 75: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le modifiche  apportate  al  presente  statuto  entrano  in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione del  testo  modificato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 
  2) le modifiche sopra indicate sono riportate nel testo  coordinato
allegato al presente decreto sub lettera A), recante le abrogazioni e
soppressioni all'interno di parentesi quadre, e le  modificazioni  ed
integrazioni numerate con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino; 
  3) il testo dello statuto modificato ed allegato sub lettera A)  e'
rinumerato ed allegato sub lettera B); 
  4) il testo dello statuto  modificato  e  rinumerato,  allegato  al
presente decreto sub  lettera  B),  per  formarne  parte  integrante,
sostituisce il testo dello statuto allegato  sub  lettera  A)  ed  e'
emanato con il presente decreto; 
  5) le modifiche apportate entrano in vigore  il  giorno  successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
  6) e' autorizzata  la  pubblicazione  del  testo  rinumerato  dello
statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli  L'Orientale  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Napoli, 23 dicembre 2016 
 
                                              La Rettrice: Morlicchio