LA RETTRICE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto rettorale n. 162 del 17 febbraio 2012 con cui e' stato emanato lo statuto ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012; Visto lo statuto ed in particolare l'art. 74, ai sensi del quale entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore puo' sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario; Visto il decrteo rettorale n. 716 del 5 ottobre 2015 con cui il rettore ha nominato una commissione con l'incarico di formulare una proposta di revisione dello statuto; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117 del 22 giugno 2016 e n. 120 del 29 giugno 2016 e del Senato accademico n. 92 del 28 giugno 2016 e n. 93 del 19 luglio 2016, con cui sono state approvate le modifiche al testo dello statuto; Vista la nota protocollo n. 14058 del 3 agosto 2016, con cui il testo statutario recante le modifiche deliberate dagli organi di ateneo e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, per l'espletamento dei controlli prescritti; Vista la nota del 29 settembre 2016 con cui il Miur ha formulato rilievi in ordine ad alcune modifiche al testo statutario deliberate dagli organi collegiali di ateneo; Vista la delibera del 26 ottobre 2016, con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole ad accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha espresso parere negativo ad accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1; Vista la delibera del 15 novembre 2016 con cui il Senato accademico, conformandosi al parere espresso dal Consiglio di amministrazione, ha deliberato di accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha deliberato di non accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1; Decreta: 1) Sono emanate le seguenti modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale. All'art. 2: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce»; al comma 11 le parole «pieno», «(Open access)» e le parole da: «e promuove la libera disseminazione» fino a: «ad apposito regolamento» sono soppresse; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera dd-bis) e 24, comma 2, lettera yy-bis), adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»; il comma 15 e' soppresso. Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Qualita' e valutazione). - 1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici. 2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo. 3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse». All'art. 3: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Internazionalizzazione»; il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilita' di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche». L'art. 4 e' abrogato. All'art. 5: al comma 1, dopo la parola «L'Orientale» sono inserite le seguenti: «sostiene la cultura dell'integrita', dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta». All'art. 9: al comma 2, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 10: al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente «Orientale»; al comma 2, parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 12: al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»; al comma 4, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 13: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la piu' ampia informazione ai cittadini». All'art. 14: al comma 1, le parole: «Secondo i compiti previsti» sono soppresse; al comma 2, la parola «funzioni» e' sostituita dalla seguente: « compiti». All'art. 17: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; al comma 3, le parole: «e dei Dipartimenti» sono soppresse; al comma 6, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della Struttura di raccordo di cui all'art. 50». All'art. 18: al comma 2, lettera l), le parole «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 2, lettera m), la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»; al comma 2, lettera n), le parole: «la nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione e la revoca dell'incarico di»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attivita', proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune determinazioni»; al comma 5, le parole: «ad una limitazione dell'attivita' didattica» sono sostituite dalle seguenti: «all'esonero dall'attivita' didattica o ad una limitazione della stessa». All'art. 19: al comma 2, lettera a), le parole «e ai ricercatori di ruolo» sono soppresse; al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) ai ricercatori di ruolo; a-ter) ad un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettera a) e a-bis), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive;»; al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: « e a-bis)»; al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e a-bis)». All'art. 21: al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»; al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) delibera le modalita' con cui i dipartimenti designano tra i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d); d-ter) designa il componente del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e);»; al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: « formula proposte e pareri obbligatori» sono aggiunte le seguenti: «sull'istituzione,» e dopo le parole: « modifica o soppressione» sono soppresse le seguenti: «del Polo didattico di ateneo»; al comma 2, le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguente: « f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; al comma 2, lettera h), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 2, lettera i), le parole: «alla precedente lett.» sono sostituite dalle parole: «alle precedenti lett. b), c),» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e all'art. 50, comma 1-quater, ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'»; al comma 2, lettera k), le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 2, lettera m), dopo le parole: «delle sanzioni» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 5»; al comma 2, lettera q), dopo le parole: «pareri obbligatori sull'» e' aggiunta la seguente: «istituzione» e dopo la parola «modifica,» e' aggiunta la seguente: «disattivazione», e dopo le parole «Dottorati di ricerca» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « di cui indica la struttura di afferenza»; al comma 2, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti: «r-bis) esprime parere sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori; r-ter) esprime parere sulla chiamata dei professori e ricercatori tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera l)»; al comma 2, lettera s), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 2, la lettera t) e' soppressa; al comma 2, lettera u), alla parola «esprime» sono premesse le seguenti: «ai sensi dell'art. 31, comma 2», e le parole «parere al rettore» sono sostituite dalle seguenti: «al rettore parere», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'art. 30»; al comma 2, dopo la lettera w) e' aggiunta la seguente: «w-bis) delibera l'attivazione dei rapporti di collaborazione scientifico-didattici dei dipartimenti con strutture omologhe di altri atenei»; al comma 2, lettera bb) le parole: «di nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di», e le parole «da parte del rettore» sono soppresse; al comma 2, dopo la lettera dd) e' aggiunta la seguente: «dd-bis) approva, sentito il Consiglio di amministrazione, lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28». All'art. 23: al comma 1, lettera d), la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre», e le parole: «di cui tre» nonche' le parole: «ed uno designato dal rettore» sono soppresse; al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal rettore, ai sensi del comma 2»; al comma 1, lettera f), dopo le parole: «componenti di cui alle lett. d)» sono aggiunte le seguenti: «d-bis)»; al comma 2, dopo le parole: «al comma 1, lett. c), d),» sono aggiunte le seguenti: «d-bis)». All'art. 24: al comma 2, la lettera a) e' premessa dalla seguente: «0a) esprime parere sulle modifiche di Statuto»; al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche su proposta del Senato accademico»; al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: «delibera, sentito il parere del Senato accademico, sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale»; al comma 2, lettera k), dopo le parole: «delibera, previo parere» sono aggiunte le seguenti: «o su proposta», e dopo le parole: «del Senato Accademico,» e' aggiunta la seguente: «l'istituzione», e le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono soppresse, e, in fine, la parola: «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Ateneo»; al comma 2, lettera l), dopo la parola: «approva» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Senato accademico»; al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sul regolamento generale di ateneo»; al comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente: «o-bis) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori»; al comma 2, lettera p), le parole: «Senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento di cui all'art. 41, comma 10, lettera l), e del parere del Senato accademico di cui all'art. 21, comma 2, lettera r-ter», e le parole: «del personale docente» sono sostituite dalle seguenti: «dei professori e ricercatori»; al comma 2, lettera q), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 2, lettera r), la parola: «anche» e' soppressa, e le parole «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « la struttura di raccordo di cui all'art. 50, l'istituzione», e dopo la parola: «modifica» sono aggiunte le seguenti: «la disattivazione»; al comma 2, lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentito il dipartimento interessato»; al comma 2, dopo la lettera y), e' aggiunta la seguente: «yy-bis) esprime parere sullo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «comma 2-bis. Le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico». Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis. (Presidio della qualita'). - L'Orientale, al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di un Presidio della qualita'. Il Presidio organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca. La composizione, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attivita' del Presidio». All'art. 28: al comma 6, il numero: «30» e' sostituito dal seguente: «20», ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, esso si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti»; al comma 11, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50». All'art. 40: al comma 1, lettera b), le parole: «il Polo didattico di ateneo (PDA)» sono sostituite dalle seguenti:« la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 1, lettera c), le parole: «i corsi di studio di cui alla successiva lettera d) e» sono soppresse; al comma 1, lettera d), le parole: «i Corsi di studio sono distinti in» nonche' le parole: «Corsi di perfezionamento e di specializzazione, corsi di master universitari» sono soppresse. All'art. 41: al comma 1, la congiunzione: «e» e' sostituita dal segno di punteggiatura: «,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e della terza missione»; al comma 5, le parole: «Fanno riferimento» sono sostituite dalla seguente: «Afferiscono», e dopo la parola: «assegnisti» sono inserite le seguenti: «di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art. 47, comma 2», e le parole: «le cui ricerche o» nonche' le parole: «Visiting Professor» sono soppresse, e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ne fanno, altresi', parte professori e ricercatori ospitati temporaneamente»; al comma 10, lettera b), dopo le parole: «in base al merito» sono aggiunte le seguenti: «e secondo i regolamenti vigenti,», e la preposizione: «delle» e' sostituita dalla seguente: «alle», e le parole: «trasferite dall'Ateneo per la ricerca» sono soppresse, ed, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «attribuite dall'Ateneo»; al comma 10, lettera c), le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 10, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e le scuole di specializzazione»; al comma 10, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) possono coordinare i master universitari, i corsi di perfezionamento e ogni altra attivita' che si svolga nell'ambito della formazione»; al comma 10, la lettera g) e' soppressa; al comma 10, la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilita' previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo, ivi incluse le proposte di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori». All'art. 42: al comma 3, le parole: «che prestano servizio a tempo indeterminato» sono soppresse; al comma 4, la parola: «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: « trentacinque», e la parola: «esercizio» e' sostituita dalla seguente: « anno». All'art. 44: al comma 1, le parole: «al Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « alla struttura di raccordo di cui all'art. 50»; i commi da 3 a 6 sono abrogati. All'art. 45: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le elezioni sono indette, secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, che provvede ad acquisire le candidature per la carica. La riunione del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal decano stesso»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Puo' essere eletto direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «In caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e', altresi', esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «5. L'elezione e' valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni e' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per immissione nel ruolo di appartenenza. 6. Il direttore e' nominato dal rettore con decreto. 7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non puo' essere immediatamente rinnovato. 8. Il direttore percepisce un'indennita' determinata dal Consiglio di amministrazione e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle attivita' didattiche». All'art. 46: al comma 2, il secondo periodo e' soppresso, ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. In occasione della designazione dei coordinatori di corso di studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 50, comma 1-ter, lettera c), la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; 2-ter. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del direttore»; al comma 3, le parole: «Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa alle riunioni della giunta un funzionario», e dopo la parola: «amministrativo» e' aggiunta la seguente: «che»; al comma 4, dopo le parole: «I membri» e' aggiunta la seguente: «elettivi». All'art. 47: al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa un funzionario amministrativo»; al comma 2, le parole: « , e, per le questioni» sono sostituite dalle seguenti: « . Per gli aspetti» e, dopo le parole: «attinenti alla didattica,» sono inserite le seguenti: «partecipano, altresi', con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di dipartimento individuato in base all'afferenza del corso di studio,» e le parole: «nonche' i supplenti» sono soppresse, e le parole: «non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo,» sono soppresse. All'art. 48: al comma 1, lettera b), le parole: «sentito il Polo didattico di ateneo (PDA),» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50», e dopo la parola «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «la modifica», e dopo le parole: «eventuale disattivazione» sono aggiunte le seguenti: «o soppressione di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale,», e sono soppresse le seguenti parole: «Corsi di studio,»; al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) propone al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente»; al comma 1, la lettera c) e' soppressa; al comma 1, lettera f), le parole; «il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «delibera le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera k)»; al comma 1, lettera i) le parole «sentito il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50»; al comma 1, lettera k), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ogni altra commissione per la quale e' richiesta la designazione di uno o piu' componenti da parte del dipartimento»; All'art. 50: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il presidente del Polo didattico e' il pro-rettore alla didattica. 1-ter. Organo deliberante del Polo didattico e' il Consiglio didattico, composto da: a) il presidente; b) i direttori di dipartimento; c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di laurea magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna giunta di dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 46, comma 2-bis; d) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni caso la componente di cui alla lettera c) non puo' complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. La rappresentanza degli studenti e', comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico. 1-quater. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. 1-quinquies. Il Polo didattico: a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche; b) puo' formulare proposte e esprime parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di studio; c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica; d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 1-quater. 1-sexies. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo e' dotato di una struttura amministrativa.»; il comma 2 e' abrogato. Gli articoli da 51 a 54 sono abrogati. All'art. 55: al comma 2, la parola «sara'» e' sostituita dalla seguente: «e'», e le parole: «sara' designata tra gli» sono sostituite dalle seguenti: «e' costituita dagli»; al comma 3, lettera b), dopo le parole: « formula pareri» sono aggiunte le seguenti: «sulla istituzione,» e dopo la parola: «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «modifica, disattivazione e»; al comma 3, lettera e), le parole: «al Presidente del PDA» sono soppresse. L'art. 56 e' abrogato. Art. 57: al comma 3, le parole: «che e' componente del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «che dura in carica 3 anni». Dopo l'art. 57, e' inserito il seguente: «Art. 57-bis. (Corsi di master di I e II livello). - 1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di I e II livello nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo». Art. 58: al comma 1, dopo le parole: «I corsi di dottorato sono» sono inserite le seguenti: «di norma»; al comma 2, dopo le parole; «sono gestiti» sono aggiunte le seguenti: « dai dipartimenti o, ove istituita,». Dopo l'art. 59 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis. (Altri corsi). - 1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e/o di specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo». All'art. 62: al comma 1, primo periodo, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»; al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Centro presenta» sono aggiunte le seguenti: «al Dipartimento e». Al capo III la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Centri di servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo». Dopo l'art. 64 e' inserito il seguente: «Art. 64-bis. (Sistema museale di ateneo). - 1. Il Sistema museale di ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo. 2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonche' la diffusione a vantaggio della societa'; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali. 3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico». All'art. 65: al comma 1, lettera a), la parola: «straordinari» e' soppressa; al comma 1, lettera b), la parola: «straordinari» e' soppressa; al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato»; al comma 1, la lettera c) e' soppressa; al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) studenti: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo; e-ter) corsi di studio: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale». All'art. 72: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le modifiche relative alla composizione e all'elettorato attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione alla scadenza degli organi in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie». L'art. 74 e' sostituito dal seguente: «Su iniziativa del rettore o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario puo' essere sottoposta a monitoraggio». All'art. 75: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 2) le modifiche sopra indicate sono riportate nel testo coordinato allegato al presente decreto sub lettera A), recante le abrogazioni e soppressioni all'interno di parentesi quadre, e le modificazioni ed integrazioni numerate con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino; 3) il testo dello statuto modificato ed allegato sub lettera A) e' rinumerato ed allegato sub lettera B); 4) il testo dello statuto modificato e rinumerato, allegato al presente decreto sub lettera B), per formarne parte integrante, sostituisce il testo dello statuto allegato sub lettera A) ed e' emanato con il presente decreto; 5) le modifiche apportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 6) e' autorizzata la pubblicazione del testo rinumerato dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 23 dicembre 2016 La Rettrice: Morlicchio